PGT/PRG - CTR - Catasto

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Re: PGT/PRG - CTR - Catasto

Giuliano Curti
Il giorno Fri, 25 Oct 2013 16:14:02 +0200
Elyparker <[hidden email]> ha scritto:

> Il 25/10/2013 16:00, giulianc51 ha scritto:
> > Il giorno Fri, 25 Oct 2013 14:33:46 +0200
> > Elyparker <[hidden email]> ha scritto:
> >
> >>
> >>
> >> ei ma la primissima discussione l'ho iniziata io :-)
> > temo che il tuo entusiasmo ti impedisca di cogliere alcuni
> > dettagli, ma pur di non causarne il precoce declino, ti cedo
> > volentieri il premierato :-) :-) :-) :-)
> >
> >  
> >
>
>
> figurati scherzavo, non è l'entusiasmo che impedisce di cogliere i
> dettagli ma la + comune ignoranza, sono cose che vanno al di là delle
> mie competenze specifiche informatiche

sono contento che hai colto il tono amichevole e un pò scherzoso del mio
post;

sono contento di parlare con te e mi unisco all'augurio di Amedeo di
averti stabilmente con noi :-)

ciao,
giuliano


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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Iacopo Zetti-2
In reply to this post by Giuliano Curti
> @Jacopo (che leggo solo ora): non mi riferivo tanto all'acquisto
> (peraltro non sempre facilissimo ed immediato) o al costo, ma al fatto
> che se è pubblico, lo prendo e lo divulgo on line senza
> autorizzazione di nessuno (vedi sopra): equazione sbagliata?

Tema veramente da esperti giuridici. In effetti il diritto di leggere ed
il diritto di riprodurre non sono automaticamente la stessa cosa ed in
effetti le mappe di un piano possono contenere dati non liberi.
Io per la verità la vedo così: dal momento che uno studio (per esempio
un uso del suolo) viene commissionato ed utilizzato per un piano,
essendo parte di un documento di quel tipo diviene pubblico e quindi
riproducibile liberamente, almeno in un formato di stampa. Poi se viene
reso disponibile in un formato tipo shp questo è un altra storia.
Dovrebbe, come tutti i dati rilevati con denaro pubblico, ma questa è
ovviamente un'opinione.
Per quanto riguarda la "validità" delle disposizioni urbanistiche,
infine, c'è il problema della certificazione del dato. Occorre una copia
che fa fede e quella naturalmente non può che essere una copia
certificata e custodita dall'ente interessato, non certo un shp
disponibile per il download.
Un servizio web con piani urbanistici è una facilitazione per il
cittadino, non direttamente un dispositivo legislativo e riprodurre
l'informazione è utile per la sua diffusione. Non si può pretendere che
sia rilevante per la verifica di dettaglio delle previsioni.

Scusate la lunghezza.

Buon fine settimana

Iacopo


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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Giuliano Curti
Il giorno Fri, 25 Oct 2013 23:22:02 +0200
Iacopo Zetti <[hidden email]> ha scritto:

> > @Jacopo (che leggo solo ora): non mi riferivo tanto all'acquisto
> > (peraltro non sempre facilissimo ed immediato) o al costo, ma al
> > fatto che se è pubblico, lo prendo e lo divulgo on line senza
> > autorizzazione di nessuno (vedi sopra): equazione sbagliata?
>
> Tema veramente da esperti giuridici. In effetti il diritto di leggere
> ed il diritto di riprodurre non sono automaticamente la stessa cosa
> ed in effetti le mappe di un piano possono contenere dati non liberi.
> Io per la verità la vedo così: dal momento che uno studio (per esempio
> un uso del suolo) viene commissionato ed utilizzato per un piano,
> essendo parte di un documento di quel tipo diviene pubblico e quindi
> riproducibile liberamente, almeno in un formato di stampa. Poi se
> viene reso disponibile in un formato tipo shp questo è un altra
> storia. Dovrebbe, come tutti i dati rilevati con denaro pubblico, ma
> questa è ovviamente un'opinione.

e questo è proprio il punto che volevo evidenziare: non solo dovrebbe
essere pubblico perchè, come nei paesi anglosassoni, prodotto con
denaro pubblico, ma c'è una legge che dichiara la pubblicità degli atti
amministrativi, ciò nonostante c'è un meccanismo perverso che svuota
tutto ciò (questa almeno la mia ipotesi che volevo verificare con voi);


> Per quanto riguarda la "validità" delle disposizioni urbanistiche,
> infine, c'è il problema della certificazione del dato. Occorre una
> copia che fa fede e quella naturalmente non può che essere una copia
> certificata e custodita dall'ente interessato, non certo un shp
> disponibile per il download.
> Un servizio web con piani urbanistici è una facilitazione per il
> cittadino, non direttamente un dispositivo legislativo e riprodurre
> l'informazione è utile per la sua diffusione. Non si può pretendere
> che sia rilevante per la verifica di dettaglio delle previsioni.

questa concorderai è questione assai diversa: noi tutti usiamo
il metro senza dover chiedere autorizzazione a nessuno; possiamo
costruirne copie più o meno fedeli e ridistribuirle; tuttavia, o
proprio per questo, c'è un solo originale depositato a Parigi (così
credo:-)

 
> Scusate la lunghezza.

non è solo per solidalizzare e confondere anche la mia scarsa capacità
di sintesi, però credo che siano temi obiettivamente complessi: non è
sempre facile liquidarli in quattro battute :-)


> Buon fine settimana
>
> Iacopo

anche a te,ciao,
giuliano
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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Andrea Peri
In reply to this post by Iacopo Zetti-2
Il tema ha parecchie sfaccettature.

Ad esempio:
senza andare a considerare il caso dei dati coperti da licenza commerciale. Come ad esempio potrebbero esserlo le ortofoto.
Pensate al caso dei dati e della loro titolarità.
Un vincolo qualsiasi: archeologico o paesaggistico.
Ha una titolarità in capo a un determinato ente.
Come tale dovrebbe essere quell'ente a distribuirlo.

Lo stesso inspire raccomanda che la distribuzione avvenga sempre da parte dell'ente titolare.
O di altro ente sovraordinato che ne fa le veci.
Altrimenti ci sarebbe il proliferare di datasets e non si capirebbe piu' quale e dove sia quello buono.

Il fatto che il dataset di un vincolo archeologico venga usato come quadro conoscitivo di una pianificazione puo' rendere automaticamente tale vincolo un prodotto nella titolarita' del comune che redige tale piano e quindi metterlo in condizione di ridistribuire il dataset del vincolo ?

Questa parte è tra le piu' amletiche.

Certo sarebbe tutto piu' semplice e chiaro se tutti i dati fossero pariteticamente distribuiti e messi a disposizione.
Una situazione di regime in tal senso semplificherebbe le cose.
Ma forse neanche piu' di tanto.
se si pensa ad esempio
al problema della storicizzazione del dato.

Un piano infatti, potrebbe aver usato una versione datata del vincolo archeologico, mentre su internet potrebbe essere scaricabile solamente l'ultima versione.

E quindi non basta andare presso l'ente e procurarsi l'ultima versione del dato, ma serve piuttosto potersi procurare la versione a cui il piano si appoggia.

E in questo scenario ipotetico giocherebbe certamente un ruolo una metainformazione del piano , che contribuisca a informare quali versioni, e da dove provengono i dati dei quadri conoscitivi, indirizzando gli utenti interessati alle stesse fonti.


Andrea.



Il giorno 25 ottobre 2013 23:22, Iacopo Zetti <[hidden email]> ha scritto:
> @Jacopo (che leggo solo ora): non mi riferivo tanto all'acquisto
> (peraltro non sempre facilissimo ed immediato) o al costo, ma al fatto
> che se è pubblico, lo prendo e lo divulgo on line senza
> autorizzazione di nessuno (vedi sopra): equazione sbagliata?

Tema veramente da esperti giuridici. In effetti il diritto di leggere ed
il diritto di riprodurre non sono automaticamente la stessa cosa ed in
effetti le mappe di un piano possono contenere dati non liberi.
Io per la verità la vedo così: dal momento che uno studio (per esempio
un uso del suolo) viene commissionato ed utilizzato per un piano,
essendo parte di un documento di quel tipo diviene pubblico e quindi
riproducibile liberamente, almeno in un formato di stampa. Poi se viene
reso disponibile in un formato tipo shp questo è un altra storia.
Dovrebbe, come tutti i dati rilevati con denaro pubblico, ma questa è
ovviamente un'opinione.
Per quanto riguarda la "validità" delle disposizioni urbanistiche,
infine, c'è il problema della certificazione del dato. Occorre una copia
che fa fede e quella naturalmente non può che essere una copia
certificata e custodita dall'ente interessato, non certo un shp
disponibile per il download.
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cittadino, non direttamente un dispositivo legislativo e riprodurre
l'informazione è utile per la sua diffusione. Non si può pretendere che
sia rilevante per la verifica di dettaglio delle previsioni.

Scusate la lunghezza.

Buon fine settimana

Iacopo


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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Andrea Peri
In reply to this post by Giuliano Curti
NOn credo sia possibile , a meno di non sottostare a dei controlli e verifiche .

Occorre garantire che quello che te ridistribuisci misura esattamente 1 metro o scarta di qualche cm ?

Pensa alle bilance dei mercati.
Ogni tanto ci va un ufficio preposto a verificare che pesino correttamente proprio per garantire la correttezza della misura.


A.

Il giorno 25 ottobre 2013 23:52, giulianc51 <[hidden email]> ha scritto:
 
questa concorderai è questione assai diversa: noi tutti usiamo
il metro senza dover chiedere autorizzazione a nessuno; possiamo
costruirne copie più o meno fedeli e ridistribuirle; tuttavia, o
proprio per questo, c'è un solo originale depositato a Parigi (così
credo:-)


> Scusate la lunghezza.

non è solo per solidalizzare e confondere anche la mia scarsa capacità
di sintesi, però credo che siano temi obiettivamente complessi: non è
sempre facile liquidarli in quattro battute :-)


> Buon fine settimana
>
> Iacopo

anche a te,ciao,
giuliano
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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Giuliano Curti
In reply to this post by Andrea Peri
Il giorno Fri, 25 Oct 2013 00:06:50 +0200
Andrea Peri <[hidden email]> ha scritto:

ciao Andrea,

con una piccola ricerca in rete ho trovato questo

http://aliprandi.blogspot.it/2012/03/un-comma-per-lopen-data.html

e questo

http://aliprandi.blogspot.it/2010/04/dati-geografici-pubblici-in-pubblico.html

dove leggo:

".....
Si badi bene che la norma fa riferimento ai **testi degli atti
ufficiali**, dunque affinché essa possa applicarsi è necessario che i
dati geografici siano espressi in una forma testuale e che siano parte
integrante di un atto ufficiale della PA.
..."

e

"....
Il discrimine fra ciò che è da considerare "testo di un atto ufficiale
della PA" e "opera dell'ingegno prodotta dalla PA" non è molto chiaro,
....";

se rileggi quanto da me detto, sostituendo "atto amministrativo" ->
"testo" e "allegato" -> "tutto ciò che non è testo" non dovresti
trovarti molto distante da quanto sopra;

quello che volevo esprimere è la mia divergenza da questa posizione;
magari sarà tecnicamente sofisticata, ma è strategicamente sbagliata:
non è sull'interpretazione del termine "testi" che si vince (anche se
per un urbanista una planimetria è un "testo"), ma sull'integrità
dell'atto amministrativo: può esistere una delibera senza planimetria?
no, e allora la planmetria rientra nell'atto pubblico con tutti gli
effetti conseguenti;


oops, è di cattivo gusto discutere di una persona o delle sue tesi in
sua assenza, ma vorrei precisare che intanto uso Simone A.
semplicemente perchè è il primo testo in cui ho riconosciuto
quello che avevo descritto e poi perchè mi bastava confrontarmi con voi
per capire eventuali miei errori;

sarei felice di assistere in futuro ad un seminario sull'argomento
con la presenza di uno dei maggiori esperti italiani sul tema;

ciao,
giuliano




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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Giuliano Curti
In reply to this post by Andrea Peri
Il giorno Sat, 26 Oct 2013 00:15:20 +0200
Andrea Peri <[hidden email]> ha scritto:

ciao Andrea;


> NOn credo sia possibile , a meno di non sottostare a dei controlli e
> verifiche .
>
> Occorre garantire che quello che te ridistribuisci misura esattamente
> 1 metro o scarta di qualche cm ?
>
> Pensa alle bilance dei mercati.
> Ogni tanto ci va un ufficio preposto a verificare che pesino
> correttamente proprio per garantire la correttezza della misura.

ammetto che magari non ho scelto l'esempio più fortunato, però non sta
lì il discrimine;

la tua pesa è sottosta ad un "controllo" per l'uso che ne fai
(commercio), tutelato da leggi specifiche; parafrasando, se venissi da
te con piano attuativo, tu probabilmente "controlleresti" la conformità
del mio elaborato con l'"originale" depositato presso l'ente;

probabilmente però non pretenderesti di dare autorizzazioni per usare la
pesa, il metro, ecc.: perchè invece per pubblicare online un PGT,
peraltro diffondendo una informazione pubblica, devo avere
l'autorizzazione del sindaco?

questo è il quesito che ponevo: è o non è un atto pubblico? deciso
questo il resto viene di conseguenza;

sarebbe forse interessante valutare se e come questo fatto si
sovrappone con la recente disposizione circa l'obbligo di una esplicita
licenza per i documenti emanati dalla PA, ma gli esperti siete voi :-)

 
> A.

ciao,
giuliano
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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Andrea Peri
In reply to this post by Giuliano Curti
Ciao,

ok, vediamo se lima qua , lima la' si arriva a isolare i punti veramente
discriminanti,
e capire il perche' di certe situazioni e perche' inspire prescirve
sempre di rifarsi all'ente titolare, aniche' andare alla ricerca del
sacro graal (il dataset di turno) :

On 26/10/2013 00:27, giulianc51 wrote:

> dove leggo:
>
> ".....
> Si badi bene che la norma fa riferimento ai **testi degli atti
> ufficiali**, dunque affinché essa possa applicarsi è necessario che i
> dati geografici siano espressi in una forma testuale e che siano parte
> integrante di un atto ufficiale della PA.
> ..."
>
> e
>
> "....
> Il discrimine fra ciò che è da considerare "testo di un atto ufficiale
> della PA" e "opera dell'ingegno prodotta dalla PA" non è molto chiaro,
> ....";
>
> se rileggi quanto da me detto, sostituendo "atto amministrativo" ->
> "testo" e "allegato" -> "tutto ciò che non è testo" non dovresti
> trovarti molto distante da quanto sopra;
>
> quello che volevo esprimere è la mia divergenza da questa posizione;
> magari sarà tecnicamente sofisticata, ma è strategicamente sbagliata:
> non è sull'interpretazione del termine "testi" che si vince (anche se
> per un urbanista una planimetria è un "testo"), ma sull'integrità
> dell'atto amministrativo: può esistere una delibera senza planimetria?
> no, e allora la planmetria rientra nell'atto pubblico con tutti gli
> effetti conseguenti;
>

Il punto chiave è proprio questo, "il testo".
Le situazioni nei testi delle normative, delibere e vincoli  sono molto
variegate.
Metto da parte i testi di pianificazione su cui nonho esperienza e
compotenza, e mi rifaccio con esempi inventati ad altri
contesti piu' vicini alla vincolistica:

Se prendi la delibera di un vincolo, puo' capitare benissimo che te
trovi una descrizione del vincolo sotto forma di percorso :

"viene vincolata l'area che costeggia il sentiero fino all'altezza del
ponte sul fiume ... al di la del ponte segue il filare di alberi, etc..."

Ecco, in un caso come questo , quello che importa notare è che il testo
della norma che istituisce il vincolo non dice :
si fa' riferimento al dataset vettoriale allegato al presente decreto.

Per cui, qualsiasi dataset che venisse realizzato per qualsiasi fine non
avrebbe alcun valore di ufficialità.

Considera poi che un comune debba , per ragioni pianificatorie tenere
presente quel vincolo .
Non ha altra soluzione che rivolgersi a qualcuno che quel vincolo lo ha
vettorializzato, oppure farlo vettorializzare lui stesso.
Magari lo fa' direttamente il professionista che lavora alla pianificazione.
Ma tale dataset, per quanto fatto bene e per quanto spacca il
millimetro, non puo' essere trattato come il vincolo tal-di-tale. Non in
senso ufficiale.
Il professionista potrebbe aver vettorializzato il vincolo al suo
meglio, ma comunque ne darebbe una interpretazione.

A questo punto pero' scatterebbe la "macchina diabolica". Ovvero se si
mettesse assieme al piano , su internet anche il vincolo vettorializzato
ad hoc per tale pianificazione, chi lo scaricherebbe lo tratterebbe ,
equivocandone il senso, come una copia valida (ancorche' non ufficiale)
di tale vincolo e potrbebe utilizzarlo per altri fini.
Rischiando quindi di compiere un errore e subirne anche dei danni.

Per questo inspire molto saggiamente suggerisce che i dati siano sempre
messi in linea dall'ente che è titolare di tale informazione. Che è in
questo caso l'ente che istituisce il vincolo e non l'ente che ha fatto
la vettorializzazione. Vettorializzazione che è quindi stata fatta solo
per suo uso interno.

La casistica non si ferma solo a tale esempio:

poi ci sono i vincoli basati sulle particelle catastali.
Altro mondo, altro problema.

Infatti se in un vincolo testuale, te trovi scritto:
si istituisce un vincolo sulle particelle 4,5,6 del foglio 921 del tal
comune.

E ancora il testo è cartaceo, ovvero non ha un dataset allegato.

Qui scatta un altro mondo con i suoi problemi,
infatti: per vettorialzzare tale vincolo , il professionista che deve
disporre di tale documentazione per redigere il piano, dovrebbe
procurarsi tali particelle.

Pero', qui nasce il problema della datazione. Ovvero tali particelle da
dove erano state prese ? Ovvero in che anno erano state considerate ?

Il problema se si vuole è abbastanza circostritto dal fatto che il
catasto quando fraziona, mantiene traccia del numero precedente.
Forse qualcosa potrebbe succedere di peggio se avvenissero degli
accorpamenti.

NOn so' se ci possono essere casi di accorpamenti di particelle o una
loro riclassificazione . Cose che provocherebbero se avvenissero un
disallineamento con eventi decreti di istituzione di vincoli basati
sulle citazioni dei numeri di particelle.

A ben vedere tutte difficolta' nascono dal fatto , elemento comune, che
quando vine istituto un vincolo chi lo istituisce non mette come
allegato un dataset vettoriale.

Infine come ulteriore caso che mi pare di aver visto (ma non ricordo
bene) mi pare che sia il caso in cui determinati tipi di vincolo (ma
forse erano piu' delimitazioni per determinati usi) hanno annesso al
testo ufficiale una stampa di una carta che approssima la zona con
qualche elemento topografico che dovrebbe servire a riconoscerla.

In questo caso, se la carta è un po' troppo semplificata diviene
difficile ricostruire e comunque se si vedono delle righe tirate sulla
mappa , riportarle in vettoriale (o ricalcando o chissa' come) comporta
un gran lavoro e un quasi sicuro rischio di compiere errori di
precisione significativi.
Infatti per quel che so' in questi casi la prassi piu' comune è di
scansionare il cartaceo, georeferenziarlo (e qui lascio immaginare che
precisione verrà fuori) e poi ricalcarla sul vettoriale.

Il tutto , sottolineo, per avere un dato vettoriale da poter usare per
lo studio di una pianificazione.

Ma , è altresi' evidente, che alla fine certi dati vettoriali che ai
fini di uno studio di pianificazione possono comunque essere utili, se
escono da tale contesto , non vanno piu' bene.
E occorre sempre rifarsi all'ente titolare della informazione originale.

Termino con una considerazione:
se fai caso le varie casistiche hanno sempre un elemento comune:
ovvero siamo in una situaione in cui il dataset vettoriale non è
disponibile presso l'ente titolare (spesso per ragioni oggettive, non
per difetti delle persone) e quindi altri soggetti sono costretti a
ricostruirsi da se' tale situazione.

Ovviamente se il dataset vettoriale fosse disponibile presso l'ente
titolare o fosse gia' messo in download dall'ente titolare il problema
non sussiterebbe e non servirebbe discutere se fosse opportuno o no
condividere assieme a un piano anche i suoi quadri conoscitivi.

Per cui alla fine il ragionamento di Inspire: il dato deve essere messo
a disposizione presos l'ente titolare, ha una sua logica molto forte,e
rappresenta un modello operativo che sulla carta funzionerebbe.

PAro una parentesi per esprimere il mio pensiero (non richiesto lo so')
Personalmente ho invece molti dubbi quando si parla di raccogliere tutto
e mettere tutto a disposizione su un unico portalone che farebbe da
enciclopedia "treccani" dei datasets.

Anche perche' si innescherebbero qui delle dinamiche di propagazione del
dato nelle filiere distribuite, chesi tradurrebero in ritardi e rischi
di non avere mai un dato realmente aggiornato.

E invece ritengo che una metainformazione fatta veramente bene, anche
nei datasets di lavoro interni (quelli ricostruiti da dati cartacei per
intendersi) sarebbe veramente di aiuto, perche' potrebbe contenere le
informazioni su come un dato va fatto.
Mi riferisco alla sezione "data-quality" lineage-process-step +
source-step . In cui ci sarebbe spazio per dettalgiare questi processi
che ho sopra descritto e che permettere a un utente di pesare la
validita' di un dataset.
Il che non esula dal principio che il dataset debba essere pubblicato
dall'ente titolare, ma permettere all'ente titolare di pubblicare anche
datasets che sono stati ricavati per ricalco, ove non si possa fare di
meglio.

Invece l'idea che prevale a livello nazionale che la qualita' di un dato
debba sempre essere espressa attraverso l'indicazione di un nuero che
esprima l'errore massimo compiuto secondo me è deleteria perche'
abbinata al fatto che ogni dato vettoriale deve essere accompagnaato da
una scheda costringe a limitare i dati vettoriali solo a quelli per cui
questa precisione è misurabile in termini numerici.

Saluti,

A.

  oops, è di cattivo gusto discutere di una persona o delle sue tesi in
sua assenza, ma vorrei precisare che intanto uso Simone A. semplicemente
perchè è il primo testo in cui ho riconosciuto quello che avevo
descritto e poi perchè mi bastava confrontarmi con voi per capire
eventuali miei errori; sarei felice di assistere in futuro ad un
seminario sull'argomento con la presenza di uno dei maggiori esperti
italiani sul tema; ciao, giuliano
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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Piergiorgio Cipriano
In reply to this post by Andrea Peri
Lo stesso inspire raccomanda che la distribuzione avvenga sempre da parte dell'ente titolare.

Andrea, in quale documento (direttiva, implementing rule o altro) hai trovato questa raccomandazione?
Non è così come dici ... anzi.

Infatti, nelle technical guidelines su Data and Service Sharing trovi:
So the Member States and their public authorities are responsible for making these data sets
available according to INSPIRE conditions but this could be achieved by making sure that
another entity makes them available in conformance with the INSPIRE requirements on their
behalf. This can be a national, a European wide or any other international entity. Examples
are ECOMET which holds data on behalf of a number of meteorological organisations and
EuroGeographics distributing datasets on behalf of the National Mapping and Cadastre Authorities.



Idem per le trasformazioni di dati per renderli compliant a INSPIRE (schema transformation) ... 
For INSPIRE compliance however, they must also ensure that there is a Transformation Service available to transform the data to the appropriate INSPIRE schema. This service may be provided by the supplier; by the national government concerned; or by a third party.




pg
 
______________________________
Piergiorgio Cipriano
 


Il giorno 26 ottobre 2013 00:04, Andrea Peri <[hidden email]> ha scritto:
Il tema ha parecchie sfaccettature.

Ad esempio:
senza andare a considerare il caso dei dati coperti da licenza commerciale. Come ad esempio potrebbero esserlo le ortofoto.
Pensate al caso dei dati e della loro titolarità.
Un vincolo qualsiasi: archeologico o paesaggistico.
Ha una titolarità in capo a un determinato ente.
Come tale dovrebbe essere quell'ente a distribuirlo.

Lo stesso inspire raccomanda che la distribuzione avvenga sempre da parte dell'ente titolare.
O di altro ente sovraordinato che ne fa le veci.
Altrimenti ci sarebbe il proliferare di datasets e non si capirebbe piu' quale e dove sia quello buono.

Il fatto che il dataset di un vincolo archeologico venga usato come quadro conoscitivo di una pianificazione puo' rendere automaticamente tale vincolo un prodotto nella titolarita' del comune che redige tale piano e quindi metterlo in condizione di ridistribuire il dataset del vincolo ?

Questa parte è tra le piu' amletiche.

Certo sarebbe tutto piu' semplice e chiaro se tutti i dati fossero pariteticamente distribuiti e messi a disposizione.
Una situazione di regime in tal senso semplificherebbe le cose.
Ma forse neanche piu' di tanto.
se si pensa ad esempio
al problema della storicizzazione del dato.

Un piano infatti, potrebbe aver usato una versione datata del vincolo archeologico, mentre su internet potrebbe essere scaricabile solamente l'ultima versione.

E quindi non basta andare presso l'ente e procurarsi l'ultima versione del dato, ma serve piuttosto potersi procurare la versione a cui il piano si appoggia.

E in questo scenario ipotetico giocherebbe certamente un ruolo una metainformazione del piano , che contribuisca a informare quali versioni, e da dove provengono i dati dei quadri conoscitivi, indirizzando gli utenti interessati alle stesse fonti.


Andrea.



Il giorno 25 ottobre 2013 23:22, Iacopo Zetti <[hidden email]> ha scritto:

> @Jacopo (che leggo solo ora): non mi riferivo tanto all'acquisto
> (peraltro non sempre facilissimo ed immediato) o al costo, ma al fatto
> che se è pubblico, lo prendo e lo divulgo on line senza
> autorizzazione di nessuno (vedi sopra): equazione sbagliata?

Tema veramente da esperti giuridici. In effetti il diritto di leggere ed
il diritto di riprodurre non sono automaticamente la stessa cosa ed in
effetti le mappe di un piano possono contenere dati non liberi.
Io per la verità la vedo così: dal momento che uno studio (per esempio
un uso del suolo) viene commissionato ed utilizzato per un piano,
essendo parte di un documento di quel tipo diviene pubblico e quindi
riproducibile liberamente, almeno in un formato di stampa. Poi se viene
reso disponibile in un formato tipo shp questo è un altra storia.
Dovrebbe, come tutti i dati rilevati con denaro pubblico, ma questa è
ovviamente un'opinione.
Per quanto riguarda la "validità" delle disposizioni urbanistiche,
infine, c'è il problema della certificazione del dato. Occorre una copia
che fa fede e quella naturalmente non può che essere una copia
certificata e custodita dall'ente interessato, non certo un shp
disponibile per il download.
Un servizio web con piani urbanistici è una facilitazione per il
cittadino, non direttamente un dispositivo legislativo e riprodurre
l'informazione è utile per la sua diffusione. Non si può pretendere che
sia rilevante per la verifica di dettaglio delle previsioni.

Scusate la lunghezza.

Buon fine settimana

Iacopo


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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Giuliano Curti
In reply to this post by Andrea Peri
Il giorno Sat, 26 Oct 2013 08:28:14 +0200
aperi2007 <[hidden email]> ha scritto:

> Ciao,

ciao,


mi sembra di vedere due aspetti disaccoppiabili dell'argomento:

1) pubblicità

2) titolarità/conformità/accertabilità/certificabilità

degli atti pubblici;


sul secondo, ben più importante e complesso, sto ad ascoltare
l'interessantissima discussione che tu stai alimentando essendo,
immagino, pane quotidiano per te, però il mio intendimento iniziale si
limitava alla ben più "banale" prima questione;

uso il tuo esempio:

> Il punto chiave è proprio questo, "il testo".
> ......
> Se prendi la delibera di un vincolo, puo' capitare benissimo che te
> trovi una descrizione del vincolo sotto forma di percorso :
>
> "viene vincolata l'area che costeggia il sentiero fino all'altezza
> del ponte sul fiume ... al di la del ponte segue il filare di alberi,
> etc..."

allora se

> Ecco, in un caso come questo , quello che importa notare è che il
> testo della norma che istituisce il vincolo non dice :
                                              ^^^^^^^^
> si fa' riferimento al dataset vettoriale allegato al presente decreto.
>
> Per cui, qualsiasi dataset che venisse realizzato per qualsiasi fine
> non avrebbe alcun valore di ufficialità.

la tua conclusione è evidente e condivisa (tieni conto che io vedo
sempre la questione "pubblicità", non tanto "ufficialità"); ma se
dicesse "l'allegato planimetrico costituisce parte integrante della
presente....." mi sembrerebbe di poter asserire che quell'elaborato è
"testo" e quindi soggetto all'art.5 della legge sul diritto d'autore;

orbene, mi sembra, ripeto, mi sembra con speranza di smentita, che
non sia così: l'interpretazione prevalente, condivisa anche da alcuni
soloni del copyleft, ritiene il contrario: le parole "l'allegato
..... parte integrante della presente....." sono "testo", gli elaborati
allegati no, con le conseguenze che capite;

poichè mi permetto di ritenere poco avvertito questo pensiero /
comportamento, volevo attirare la vostra attenzione :-)


dato che penso di esserci tutto sommato riuscito, adesso mi zittisco :-)

grazie, ciao,
giuliano
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Re: Pubblicità atti pubblici (era: Re: PGT/PRG - CTR - Catasto)

Andrea Peri
In reply to this post by Piergiorgio Cipriano
Ciao,

Questo trafiletto che riporti NON mi pare proprio che contraddica il concetto che avevo riportato, anzi.
lo conferma.

Ovviamente nessun si immagina che in un documento di Inspire ci sia scritto:

In Italia si deve fare cosi'...
In Francia si deve fare cosa'...

Ma si danno delle chiavi di lettura che devono permettere a ogni paese di ottemperarle mantenendo nel contempo le proprie connotazioni peculiari.

In tale trafiletto, infatti dice che le pubbliche autorita' che sono responsabili (ergo titolari) devono rendere i loro dati disponibili.

Se il paese ne ha una sola tale compito spettera' a quella unica autorita, ma se ne ha piu' di una , non chiede certo che ilpaese debba scioglierle e passare a una unica autorita', ma piuttosto chiama ogni singola autorita' ad attrezzarsi in tale direzione.

Per cui partendo da questa chiave di lettura che mi pare chiara, è evidente che se in Italia ci sono piu' soggetti che hanno titolarita' sui dati , questa pluralita' di soggetti sono chiamati in causa ognuno per il suo piccolo pezzetto di dati di cui sono titolari.

Altrimenti , Inspire invaderebbe campi che non sono suoi.

Tra l'altro questa cosa mi pare che sia stata anche ben chiarita dall'intervento che fece nell'aula magna a Firenze il responsabile del progetto Inspire.

Per il resto, se un soggetto non è in grado di pubblicareperche' non ha i mezzi, puo' benissimo appoggiarsi a un ente terzo con il quale stringe un accordo che regolamenta i ruoli e le responsabilita'.
Anche questo viene tracciato nel trafiletto che riporti.

Per cui io non ci vedo assolutamente scritto che si deve per forza avere un soggetto unico che pubblica tutto quanto.

I merito al discorso sulla titolarita' ,q eusto deriva come logica conseguenza delle prescrizioni sulla metainformazione.
Nelle quali è chiaramnte indicato da Inspire che la metainformazione serve per poter indicare dove si recupera il dataset e si auspica (fortemente auspica) che il recupero (e quindi l'indirizzo) sia riferito all'ente che mantiene il dataset originale.
E non una copia.

Il senso di questo discorso, a mio modo di vedere è proprio evitare che si comincia a fare copie su copie presso enti differenti con il risultaot ovvio e scontato di forti e problematici disallineamenti  tra i dati rispetto al dato VERO conservato presso l'ente che è titolare di tale dato.

Insomma in generale secondo me queste sono prescrizioni che emergono chiaramente da una lettura collegiale e complessiva dei documenti di inspire.

Saluti,

A.


On 26/10/2013 10:35, Piergiorgio Cipriano wrote:
Lo stesso inspire raccomanda che la distribuzione avvenga sempre da parte dell'ente titolare.

Andrea, in quale documento (direttiva, implementing rule o altro) hai trovato questa raccomandazione?
Non è così come dici ... anzi.

Infatti, nelle technical guidelines su Data and Service Sharing trovi:
So the Member States and their public authorities are responsible for making these data sets
available according to INSPIRE conditions but this could be achieved by making sure that
another entity makes them available in conformance with the INSPIRE requirements on their
behalf. This can be a national, a European wide or any other international entity. Examples
are ECOMET which holds data on behalf of a number of meteorological organisations and
EuroGeographics distributing datasets on behalf of the National Mapping and Cadastre Authorities.



Idem per le trasformazioni di dati per renderli compliant a INSPIRE (schema transformation) ... 
For INSPIRE compliance however, they must also ensure that there is a Transformation Service available to transform the data to the appropriate INSPIRE schema. This service may be provided by the supplier; by the national government concerned; or by a third party.




pg
 
______________________________
Piergiorgio Cipriano
 


Il giorno 26 ottobre 2013 00:04, Andrea Peri <[hidden email]> ha scritto:
Il tema ha parecchie sfaccettature.

Ad esempio:
senza andare a considerare il caso dei dati coperti da licenza commerciale. Come ad esempio potrebbero esserlo le ortofoto.
Pensate al caso dei dati e della loro titolarità.
Un vincolo qualsiasi: archeologico o paesaggistico.
Ha una titolarità in capo a un determinato ente.
Come tale dovrebbe essere quell'ente a distribuirlo.

Lo stesso inspire raccomanda che la distribuzione avvenga sempre da parte dell'ente titolare.
O di altro ente sovraordinato che ne fa le veci.
Altrimenti ci sarebbe il proliferare di datasets e non si capirebbe piu' quale e dove sia quello buono.

Il fatto che il dataset di un vincolo archeologico venga usato come quadro conoscitivo di una pianificazione puo' rendere automaticamente tale vincolo un prodotto nella titolarita' del comune che redige tale piano e quindi metterlo in condizione di ridistribuire il dataset del vincolo ?

Questa parte è tra le piu' amletiche.

Certo sarebbe tutto piu' semplice e chiaro se tutti i dati fossero pariteticamente distribuiti e messi a disposizione.
Una situazione di regime in tal senso semplificherebbe le cose.
Ma forse neanche piu' di tanto.
se si pensa ad esempio
al problema della storicizzazione del dato.

Un piano infatti, potrebbe aver usato una versione datata del vincolo archeologico, mentre su internet potrebbe essere scaricabile solamente l'ultima versione.

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> @Jacopo (che leggo solo ora): non mi riferivo tanto all'acquisto
> (peraltro non sempre facilissimo ed immediato) o al costo, ma al fatto
> che se è pubblico, lo prendo e lo divulgo on line senza
> autorizzazione di nessuno (vedi sopra): equazione sbagliata?

Tema veramente da esperti giuridici. In effetti il diritto di leggere ed
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Io per la verità la vedo così: dal momento che uno studio (per esempio
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reso disponibile in un formato tipo shp questo è un altra storia.
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ovviamente un'opinione.
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infine, c'è il problema della certificazione del dato. Occorre una copia
che fa fede e quella naturalmente non può che essere una copia
certificata e custodita dall'ente interessato, non certo un shp
disponibile per il download.
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cittadino, non direttamente un dispositivo legislativo e riprodurre
l'informazione è utile per la sua diffusione. Non si può pretendere che
sia rilevante per la verifica di dettaglio delle previsioni.

Scusate la lunghezza.

Buon fine settimana

Iacopo


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